Art. 31 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco
e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica
e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e
di attività ricreative, artistiche e culturali.