Art. 3 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia

In tutte le decisioni relative ai fanciulli,
di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e
le cure necessarie al suo benessere,
in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori,
dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale,
e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e
che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti
in particolare nell’ambito della sicurezza e
della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale
nonché l’esistenza di un adeguato controllo.