Art. 12 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa,
le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne,
sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile
con le regole di procedura della legislazione nazionale.