ART. 315 bis Codice Civile

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori,
nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento,
ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità,
alle proprie sostanze e al proprio reddito,
al mantenimento della famiglia finché convive con essa.