ART. 317 bis Codice Civile
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza
abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.