Non mantenere i familiari è reato?

articoli on 5 May , 2015

L’art. 570 del Codice Penale sanziona il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare con lo scopo di tutelare l’interesse di un soggetto a ricevere assistenza morale ed economica dai propri familiari.

Il reato in argomento può essere integrato mediante tre condotte diverse:

1) l’abbandono del domicilio domestico o l’assunzione di altra condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie (art. 570, co. 1);

2) la malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell’altro coniuge (art. 570, co. 2, n. 1 c.p.);

3) la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a discendenti minorenni, inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al coniuge (art. 570, co. 2, n. 2 c.p.).

Nel corso di questa breve analisi ci concentreremo sulla terza condotta e quindi sull’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza.

La condotta prevista e punita dall’art. 570, co. 2, n. 2 c.p. non deve essere confusa con l’obbligazione di natura civilistica del contributo al mantenimento per il coniuge più debole o per la prole.

I due istituti afferiscono a questioni di natura giuridica diversa e presentano finalità differenti: l’istituto civile intende tutelare un interesse che, seppure legato alla salvaguardia del familiare privo di mezzi, è comunque un interesse economico e di credito; l’istituto penale si propone invece di garantire la solidarietà familiare e la protezione dell’indigente.

E’ bene quindi chiarire un equivoco che ricorre frequentemente nelle aule dei Tribunali: la condotta del coniuge/genitore che ometta di corrispondere il contributo al mantenimento in favore del coniuge/figlio può e deve essere sanzionata mediante i  rimedi previsti in ambito civile; il delitto previsto dall’art. 570, n. 2, comma 2, c.p., invece, non è e non deve essere inteso quale rimedio sanzionatorio all’inadempimento di contribuire al mantenimento del coniuge e/o dei figli.

Perché sussista il reato e sia quindi giustificato il ricorso alla denuncia-querela devono ricorrere due condizioni: la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato e lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo.

E’ quindi necessario analizzare la concreta possibilità e capacità economica dell’obbligato a prestare i mezzi di sussistenza, tenendo in considerazione che per escludere la responsabilità penale non basta la mera difficoltà economica ma è necessaria l’assoluta e incolpevole indisponibilità ad adempiere (Cass. Pen. 21/10/2010, n. 41362). L’incapacità economica deve consistere quindi in una persistente, oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità tale da giustificare il comportamento omissivo. Ne discende che, perché sia esclusa la responsabilità penale, il coniuge/genitore deve comunque adottare un comportamento operoso riguardo la propria attività lavorativa tanto che, anche la semplice negligenza nel trovare una nuova occupazione, non esclude la sussistenza del reato.

Avendo poi riguardo alla seconda delle due condizioni è necessario l’accertamento da parte del Giudice penale dell’effettivo stato di bisogno del soggetto passivo alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. Nel ribadire che lo stato di bisogno dell’avente diritto non può in nessun caso essere desunto in via automatica dalla fissazione da parte del giudice civile del contributo al mantenimento, in quanto la nozione civilistica di mantenimento di cui agli artt. 143 e ss. c.c. è più ampia di quella di mezzi di sussistenza richiamata dall’art. 570 c.p., si richiama la sentenza n. 36190/2010 della Corte di Cassazione, secondo cui il reato ricorre solo “allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno“. Di conseguenza, non incorre in responsabilità penale il genitore che nega l’assegno “qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza”.

In conclusione si ritiene che il ricorso “strumentale” alla denuncia-querela per sanzionare il mancato contributo al mantenimento della prole debba essere sempre scoraggiato, risultando più utile allo scopo l’uso dei rimedi introdotti dalla Legge 54/2006 per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore.